Art. 27.
                       Regolamento barracellare
 
   1.  I  comuni,  entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, adottano il  regolamento  del  servizio  barracellare
che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:
    l'organizzazione   ed   il   funzionamento  della  compagnia,  da
articolare in unita' operativa di base, tenuto conto  dell'entita'  e
complessita'   dei   compiti   da  svolgere,  a  fine  di  assicurare
l'efficienza ed efficacia del servizio;
    la sede legale della compagnia;
    le  modalita'  e  procedure  per  il  reclutamento volontario dei
barracelli, tenuto conto  per  quanto  possibile  delle  consuetudini
locali;
    i  criteri  di  preferenza  alla nomina, che devono privilegiare,
l'addove possibile, i proprietari dei beni oggetto di tutela da parte
della  compagnia  e  tener  conto  del  lodevole servizio prestato in
precedenti compagnie e dell'attitudine e capacita' degli  interessati
ad assolvere i compiti da svolgere;
    tempi, formalita', modalita', procedure e contenuto dei contratti
di assicurazione obbligatoria e facoltativa;
    l'entita' delle tariffe di cui al precedente art. 20;
    tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie
per il regolare funzionamento della compagnia.
   2.  Ai regolamenti barracellari si applicano le norme previste per
i regolamenti comunali  ed  il  disposto  di  cui  al  secondo  comma
dell'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 maggio
1975, n. 480.
   3.  Copia  di  essi,  delle loro modofiche ed integrazioni nonche'
copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione
e   modificazione   della   compagnia  barracellare,  sono  trasmessi
all'assessore regionale competente in materia di polizia locale entro
i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.