Art. 27.
                 Costituzione dei distretti forestali
 
   1.  Anche  in  base  alle  direttive  dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le  foreste,  l'Amministrazione  forestale  adotta  i
provvedimenti  necessari  a  meglio  coordinare  la propria attivita'
operativa, rendere piu' efficiente e  razionale  l'utilizzazione  dei
materiali  e  delle attrezzature impiegate, qualificare e valorizzare
al massimo le professionalita' del personale dipendente e organizzare
convenientemente  il  lavoro degli operai forestali per accrescerne i
livelli di produttivita'.
   2. Per contribuire al raggiungimento di tali finalita':
     a)  nell'ambito di ciascun ripartimento forestale sono istituiti
distretti  forestali  con  circoscrizione  intercomunale  e,  ove  si
manifesti  necessario, anche comunale, alla cui individuazione, entro
trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge,  provvede
l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura  e  le foreste. Gli ambiti
territoriali dei distretti sono definiti,  nella  prima  applicazione
della  presente legge, in base ai moduli territoriali e organizzativi
in  atto  adottati  dall'amministrazione  forestale  ai  fini   della
gestione  dei boschi demaniali e di quelli in occupazione temporanea.
Modifiche  alle   delimitazioni   dei   distretti   forestali   cosi'
individuati  possono  essere apportate successivamente in coerenza al
piano generale  di  massima  di  cui  allo  articolo  1  della  legge
regionale 21 agosto 1984, n. 52;
     b)  l'Azienda  e  gli  ispettorati  ripartimentali, in relazione
all'istituzione dei distretti forestali,  ridefiniscono  gli  assetti
organizzativi  e  le  competenze del personale dipendente, sentito il
consiglio di direzione del personale;
     c)  l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste dispone
l'azione di vigilanza  e  di  controllo,  avvalendosi  di  un  gruppo
ispettivo   alla   cui  istituzione,  nello  ambito  della  direzione
regionale delle foreste, si provvede in forza della presente legge  e
secondo le disposizioni vigenti.
   Sull'attivita'  di  vigilanza  e  di controllo espletata relaziona
annualmente alla competente  commissione  legislativa  dell'Assemblea
regionale  siciliana  l'Assessore  regionale  per  l'agricoltura e le
foreste.
   La  relazione e' allegata al bilancio di previsione della Azienda.