Art. 27. Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi 1. Ai fini della normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia e' consentito: a) per i ruoli ripartiti in piu' rate per i quali la riscossione della prima rata scada a febbraio 1997, consegnati oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602, che l'esazione di detta rata sia effettuata comulativamente alla riscossione della seconda rata alla scadenza di questa; b) per i ruoli posti in riscossione in un'unica rata con scadenza febbraio 1997, la proroga sino ad un mese, a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 602; c) per i termini di effettuazione dei versamenti diretti e di pagamento delle imposte riscosse mediante i ruoli, nonche' per i termini procedurali e di riversamento pendenti o scadenti nel periodo dal 27 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, il differimento al primo febbraio 1997 nei confronti dei contribuenti e del commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia.