Art. 27. Divieti 1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie e' vietato cacciare uccelli appartenenti a specie migratrici, ad eccezione della quaglia e del germano reale. 2. E' vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi recinzione presente deve avere esclusivamente funzione di ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.