Art. 27.
                               Divieti
 
  1.  Nelle  aziende  agri-turistico-venatorie  e'  vietato  cacciare
uccelli  appartenenti a specie migratrici, ad eccezione della quaglia
e del germano reale.
  2. E' vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi
recinzione   presente   deve   avere   esclusivamente   funzione   di
ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.