Art. 27.
                    Dotazione organica regionale
 
  1. Dalla consistenza complessiva della dotazione organica  prevista
dall'allegato   A   alla  legge  regionale  29  maggio  1992,  n.  19
(Modificazioni  ed  integrazioni  alle  norme  sull'ordinamento   dei
servizi  regionali  e  sullo  stato  giuridico  del  personale  della
Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti  e  del
personale  dell'Amministrazione  regionale),  come  modificata  dalla
legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49, sono portati in  diminuzione
quattro  posti  di educatore professionale (7 qualifica funzionale) e
sono  corrispondentemente   aumentati   sei   posti   di   assistente
domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST - 5 qualifica funzionale).
  2.  Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione
del comma 1, valutata in lire 60 milioni, a decorrere  dal  1997,  si
provvede  mediante  utilizzo  degli  stanziamenti  gia'  iscritti  ai
capitoli 30500 e 30501 del bilancio pluriennale della Regione per gli
anni 1996/1998.