Art. 27. Dotazione organica regionale 1. Dalla consistenza complessiva della dotazione organica prevista dall'allegato A alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49, sono portati in diminuzione quattro posti di educatore professionale (7 qualifica funzionale) e sono corrispondentemente aumentati sei posti di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST - 5 qualifica funzionale). 2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, valutata in lire 60 milioni, a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti gia' iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998.