Art. 27 
 
                  Riduzione dei costi degli affitti 
 
  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica,  con  riferimento
ai contratti di locazione passiva stipulati dalla  Regione,  compresi
quelli  concessi  in  uso  gratuito  a  terzi,  anche  per  finalita'
istituzionali,  dagli  enti  pubblici  non  economici  sottoposti   a
vigilanza e/o controllo della Regione e dalle  societa'  a  totale  o
maggioritaria  partecipazione  regionale,  i   relativi   canoni   di
locazione non possono essere superiori, in termini di euro per  metro
quadrato all'anno, rispetto  a  quanto  riportato  nelle  rilevazioni
realizzate   dall'Osservatorio   sul   mercato   immobiliare    (OMI)
dell'Agenzia del territorio, con riferimento al  valore  medio  degli
affitti degli immobili  ad  uso  ufficio  per  ciascun  comune  della
Sicilia, incrementato del 10 per cento. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e  a
quelli in fase di rinnovo, per i  quali  il  nuovo  canone  non  puo'
comunque  essere  superiore  a  quello  stabilito  nel  contratto  in
scadenza. 
  3. La  riduzione  del  canone  di  locazione,  in  caso  di  canone
superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento,
si  inserisce  automaticamente  nei  contratti  in  corso  ai   sensi
dell'art. 1339 del codice civile,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti, salvo il  diritto  di  recesso
del locatore. 
  4. I risparmi conseguiti dalle societa' partecipate  e  dagli  enti
pubblici non economici sottoposti a  vigilanza  e/o  controllo  della
Regione sono acquisiti al bilancio della Regione. 
  5. Ai fini del rispetto del presente articolo, per quanto  riguarda
i  contratti  di  locazione  passiva  stipulati  dalla  Regione,   la
Ragioneria generale della Regione e' incaricata di predisporre  entro
60 giorni dalla data di approvazione della presente legge un apposito
elenco degli immobili locati ad un canone superiore a quello previsto
dal comma 1. Tale elenco e'  inviato  entro  la  medesima  data  alla
Presidenza della Regione, alla Corte dei conti  e  all'Agenzia  delle
entrate, sede regionale, nonche' pubblicato  sul  sito  istituzionale
dell'Assessorato  regionale   dell'economia,   indicando   costo   di
locazione, dimensione  in  metri  quadrati  dell'immobile,  tipologia
dell'immobile e dati identificativi della proprieta'. 
  6. Gli enti pubblici  non  economici  sottoposti  a  vigilanza  e/o
controllo della Regione  e  le  societa'  a  totale  o  maggioritaria
partecipazione regionale sono tenuti al rispetto  degli  obblighi  di
cui al comma 5. 
  7. Al fine di non arrecare danno al funzionamento degli uffici,  le
amministrazioni che si trovino, in  caso  di  recesso  del  locatore,
nell'impossibilita' di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e  3,
provvedono  tempestivamente  ad  individuare  un'adeguata   soluzione
immobiliare alternativa nel rispetto della normativa vigente,  previa
verifica con  la  Ragioneria  generale  della  Regione  di  eventuali
immobili disponibili.