Art. 27 Riduzione dei costi degli affitti 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, compresi quelli concessi in uso gratuito a terzi, anche per finalita' istituzionali, dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e dalle societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale, i relativi canoni di locazione non possono essere superiori, in termini di euro per metro quadrato all'anno, rispetto a quanto riportato nelle rilevazioni realizzate dall'Osservatorio sul mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia del territorio, con riferimento al valore medio degli affitti degli immobili ad uso ufficio per ciascun comune della Sicilia, incrementato del 10 per cento. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai nuovi contratti e a quelli in fase di rinnovo, per i quali il nuovo canone non puo' comunque essere superiore a quello stabilito nel contratto in scadenza. 3. La riduzione del canone di locazione, in caso di canone superiore al corrispondente valore OMI incrementato del 10 per cento, si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. 4. I risparmi conseguiti dalle societa' partecipate e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione sono acquisiti al bilancio della Regione. 5. Ai fini del rispetto del presente articolo, per quanto riguarda i contratti di locazione passiva stipulati dalla Regione, la Ragioneria generale della Regione e' incaricata di predisporre entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge un apposito elenco degli immobili locati ad un canone superiore a quello previsto dal comma 1. Tale elenco e' inviato entro la medesima data alla Presidenza della Regione, alla Corte dei conti e all'Agenzia delle entrate, sede regionale, nonche' pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia, indicando costo di locazione, dimensione in metri quadrati dell'immobile, tipologia dell'immobile e dati identificativi della proprieta'. 6. Gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione e le societa' a totale o maggioritaria partecipazione regionale sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 5. 7. Al fine di non arrecare danno al funzionamento degli uffici, le amministrazioni che si trovino, in caso di recesso del locatore, nell'impossibilita' di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, provvedono tempestivamente ad individuare un'adeguata soluzione immobiliare alternativa nel rispetto della normativa vigente, previa verifica con la Ragioneria generale della Regione di eventuali immobili disponibili.