Art. 27 
 
Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la
  gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento
  operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 
 
  1.  Entro  centocinquanta  giorni  dall'approvazione   del   quadro
conoscitivo di cui all'art. 11, comma 3 la Giunta  regionale  approva
il documento operativo per la gestione sostenibile  degli  usi  della
risorsa idrica. 
  2. Fino all'approvazione del documento operativo per il recupero ed
il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18, rimane  in
vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43,
come  modificata  dalla  deliberazione  del  Consiglio  regionale  19
dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo
2003, n. 47 "Programma straordinario  degli  investimenti  strategici
della Regione Toscana.  Attuazione  degli  interventi  prioritari  di
recupero e riequilibrio del litorale e delle attivita' di  formazione
del  piano  di  gestione  integrata  della  costa".  Rimodulazione  e
modifica del programma di attuazione degli interventi  prioritari  di
recupero e riequilibrio del litorale).