Art. 27 Disposizioni per la prima applicazione del documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica e del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera 1. Entro centocinquanta giorni dall'approvazione del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 3 la Giunta regionale approva il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. 2. Fino all'approvazione del documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera, di cui all'art. 18, rimane in vigore la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 43, come modificata dalla deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2012, n. 107 (Deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 2003, n. 47 "Programma straordinario degli investimenti strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e delle attivita' di formazione del piano di gestione integrata della costa". Rimodulazione e modifica del programma di attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale).