Art. 27 Modificazioni dell'art. 7 della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime). 1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 e' sostituito dal seguente: «l. La Provincia istituisce un fondo di solidarieta' per sostenere le donne vittime di violenza nelle azioni intraprese in sede giudiziaria, attraverso l'anticipazione del risarcimento del danno morale riconosciuto con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, fatta salva la restituzione delle somme anticipate nei casi e con le modalita' stabilite dalla deliberazione prevista dal comma 3.». 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale n. 6 del 2010 sono inserite le parole: «nonche' la misura dell'anticipazione del risarcimento del danno morale». 3. Al fondo di solidarieta' previsto dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 2010 possono accedere anche le donne, gli uomini e i bambini vittime di violenza domestica come definita dalla Convenzione di Istanbul ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011). 4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.