Art. 27 Modifica all'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) 1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo: «La Comunita' si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dell'indicazione del nominativo. In mancanza il Presidente della Giunta regionale puo' provvedere comunque alla nomina.».