Art. 27 
 
              Modifica all'art. 9 della legge regionale 
       22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) 
 
  1. Alla fine del comma 1  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
12/1995 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «La Comunita' si esprime entro quindici giorni  dal
ricevimento  dell'indicazione  del   nominativo.   In   mancanza   il
Presidente della  Giunta  regionale  puo'  provvedere  comunque  alla
nomina.».