Art. 27 Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 52 (Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per le successive attivita' di monitoraggio). - 1. L'autorita' competente ed i comuni interessati garantiscono la possibilita' da parte del pubblico di consultare e di estrarre copia della documentazione: a) allegata all'istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale, individuata all'art. 23, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006; b) depositata ai fini delle modifiche sostanziali richieste dal proponente o conseguenti alla richiesta di integrazione documentale da parte dall'autorita' competente, individuata, rispettivamente, all'art. 24, comma 9-bis, e all'art. 26, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152/2006. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, gli atti ed i provvedimenti in materia ambientale indicati nel medesimo articolo come necessari alla realizzazione dell'opera, sono acquisiti nell'ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e del capo II della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attivita' amministrativa). 3. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di valutazione di impatto ambientale indicati all'art. 26, comma 6 del decreto legislativo n. 152/2006, decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 4. Per le attivita' di monitoraggio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 152/2006, relative a procedimenti di competenza regionale, la Regione si avvale dell'ARPAT, in conformita' alla legge regionale n. 30/2009. 5. I comuni e gli enti parco regionali possono avvalersi del supporto dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale n. 30/2009, per l'espletamento delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 4, relative a procedimenti di propria competenza.».