Art. 27 
 
Avvio della procedura di valutazione. Sostituzione dell'art. 52 della
                     legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 52 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 52 (Disposizioni per la procedura di valutazione  di  impatto
ambientale e per le  successive  attivita'  di  monitoraggio).  -  1.
L'autorita'  competente  ed  i  comuni  interessati  garantiscono  la
possibilita' da parte del pubblico di consultare e di estrarre  copia
della documentazione: 
    a) allegata all'istanza di avvio del procedimento di  valutazione
di impatto ambientale, individuata all'art.  23,  commi  1  e  2  del
decreto legislativo n. 152/2006; 
    b) depositata ai fini delle modifiche sostanziali  richieste  dal
proponente o conseguenti alla richiesta di  integrazione  documentale
da parte  dall'autorita'  competente,  individuata,  rispettivamente,
all'art. 24, comma 9-bis, e all'art. 26,  comma  3-bis,  del  decreto
legislativo n. 152/2006. 
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma  4,  del  decreto
legislativo n. 152/2006, gli  atti  ed  i  provvedimenti  in  materia
ambientale  indicati  nel  medesimo  articolo  come  necessari   alla
realizzazione  dell'opera,  sono   acquisiti   nell'ambito   di   una
conferenza  di  servizi  appositamente   indetta   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al capo IV della legge  7  agosto  1990,  n.  241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e  di  diritto
di accesso ai documenti amministrativi) e del  capo  II  della  legge
regionale  23  luglio   2009,   n.   40   (Norme   sul   procedimento
amministrativo,   per   la   semplificazione   e    la    trasparenza
dell'attivita' amministrativa). 
  3. I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di valutazione
di impatto ambientale indicati  all'art.  26,  comma  6  del  decreto
legislativo n. 152/2006, decorrono dalla data  di  pubblicazione  sul
B.U.R.T. del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. 
  4. Per le attivita' di monitoraggio di cui all'art. 28 del  decreto
legislativo  n.  152/2006,  relative  a  procedimenti  di  competenza
regionale, la Regione si avvale dell'ARPAT, in conformita' alla legge
regionale n. 30/2009. 
  5. I comuni e  gli  enti  parco  regionali  possono  avvalersi  del
supporto dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti  previsti  dalla  legge
regionale  n.  30/2009,  per  l'espletamento   delle   attivita'   di
monitoraggio di cui al comma 4, relative a  procedimenti  di  propria
competenza.».