Art. 27 Disposizioni transitorie 1. In fase di prima applicazione: a) la Commissione regionale di cui all'art. 7 della legge regionale n. 25/2007, come modificato dall'art. 4 della presente legge, e' nominata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e inizia ad operare a far data dal 1° ottobre 2019; b) le Linee guida di cui all'art. 7, comma 11-bis, della legge regionale n. 25/2007, come inserito dall'art. 4 della presente legge, sono emanate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; c) gli oneri per esami di cui all'art. 12, comma 1-bis, della legge regionale n. 25/2007, come inserito dall'art. 8 della presente legge, si applicano per le domande d'iscrizione all'esame presentate a far data dal 1° luglio 2019. 2. Fino al 30 settembre 2019 resta operante la Commissione regionale di cui al previgente art. 7 della legge regionale n. 25/2007, per lo svolgimento degli esami relativi alle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2019 e continuano ad applicarsi le indicazioni sulle materie d'esame emanate dalla Giunta regionale ai sensi del previgente art. 10 della legge regionale n. 25/2007, la convenzione stipulata ai sensi del previgente art. 12-bis della medesima legge, nonche' le altre determinazioni assunte dalla Regione sul funzionamento della sopracitata Commissione.