Art. 28.
                        Sfolli e diradamenti
    1.  Quando  il  bosco  ha  raggiunto  l'eta'  di  sette anni sono
consentiti,  in  qualsiasi  stagione  e  per  qualsiasi superficie di
intervento,  i  tagli  di  sfollo  e  di  diradamento che eliminino i
polloni  dominati e fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari,
presenti su ogni singola ceppaia nel numero massimo di un terzo.
    2.  Sono  altresi'  consentiti  dopo  sette  anni  gli interventi
finalizzati  alla  selezione  ed  allevamento  di  specie  a  legname
pregiato presenti nel bosco.
    3.  Per  la  realizzazione di sfolli e diradamenti, per qualsiasi
superficie  di  intervento,  deve  essere presentata comunicazione di
taglio,  conforme  all'allegato B, all'ente competente per territorio
con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52.
    4.  Nel  caso di tagli di sfollo e diradamento eseguiti prima che
il  bosco  abbia  raggiunto  sette  anni  viene applicata la sanzione
amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.
    5.  Nel  caso  di  interventi  di  intensita'  superiore a quanto
indicato  al  comma  1 si applicano le sanzioni amministrative di cui
all'Art. 48. comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001.
    6.  Per  i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di
vigilanza  intimano  la  sospensione  dei  lavori  fino  ad  avvenuta
presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei
termini per come indicato all'Art. 52.
    7.  Nel  casa  che  a seguito di intimazione alla sospensione dei
lavori  gli  stessi  non  vengano  sospesi  si  applicano le sanzioni
amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n.
28/2001.