Art. 28. Sfolli e diradamenti 1. Quando il bosco ha raggiunto l'eta' di sette anni sono consentiti, in qualsiasi stagione e per qualsiasi superficie di intervento, i tagli di sfollo e di diradamento che eliminino i polloni dominati e fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari, presenti su ogni singola ceppaia nel numero massimo di un terzo. 2. Sono altresi' consentiti dopo sette anni gli interventi finalizzati alla selezione ed allevamento di specie a legname pregiato presenti nel bosco. 3. Per la realizzazione di sfolli e diradamenti, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme all'allegato B, all'ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all'Art. 52. 4. Nel caso di tagli di sfollo e diradamento eseguiti prima che il bosco abbia raggiunto sette anni viene applicata la sanzione amministrativa di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001. 5. Nel caso di interventi di intensita' superiore a quanto indicato al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48. comma 9, lettera a) della legge regionale n. 28/2001. 6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all'Art. 52. 7. Nel casa che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all'Art. 48, comma 11, della legge regionale n. 28/2001.