Art. 28. Disposizioni in materia di sviluppo economico ricerca, innovazione e turismo 1. Per gli esercizi 2006 e 2007 i contributi previsti dalla deliberazione della giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al fondo per la ricerca scientifica e all'accordo per la collaborazione nel campo delle neuroscienze, sono concessi esclusivamente a favore delle piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004. 2. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 182 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo al fondo per lo sviluppo economico, la ricerca e l'innovazione, dopo le parole «l'ENEA» sono inserite le seguenti: «, l'Universita' degli studi di Roma - Tor Vergata». 3. All'art. 175 della legge regionale n. 4/2006, relativo al fondo unico regionale per il turismo, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il fondo finanzia gli interventi di promozione turistica nonche' le attivita' della fondazione «Scuola di alta formazione per il turismo», prevista dall'art. 44 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, diverse da quelle finalizzate alla formazione degli operatori del comparto turistico regionale.»; b) il comma 5 e' abrogato. 4. Dopo il comma 1 dell'art. 179 della legge regionale n. 4/2006, relativo alle agevolazioni per lo sviluppo, il potenziamento, il miglioramento degli impianti pertinenti ad attivita' termali ed idropiniche nonche' alle iniziative di promozione e commercializzazione delle attivita' turistico-termali, e' inserito il seguente: «1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso nel rispetto della normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato di importanza minore "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.». 5. All'art. 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo ai programmi per l'innovazione nell'area romana, sono apportate le seguenti modifiche: a) nella rubrica le parole: «nell'area romana» sono soppresse; b) al comma 1 le parole: «riguardanti l'area romana.» sono sostituite dalle seguenti: «riguardanti l'area laziale ed i settori tecnologici previsti nel VII programma quadro della ricerca.»; c) al comma 4 le parole: «nell'area romana» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio laziale»; d) il comma 10 e' soppresso. 6. Per la costituzione della fondazione «Scuola di alta formazione per il turismo» di cui all'art. 44 della deliberazione legislativa approvata dalla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, e' istituito, per l'esercizio finanziario 2007, nell'ambito dell'UPB F17, apposito capitolo denominato «Fondo di dotazione per la costituzione della Scuola di alta formazione per il turismo», con lo stanziamento di 205.000,00 euro, di cui 5.000,00 euro destinati a spese notarili, alla cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo F2l524. 7. All'art. 59 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'alinea del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, sono abrogate le seguenti disposizioni:»; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative alle materie la cui disciplina e' rinviata ai regolamenti previsti dall'art. 56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.».