Art. 28.
Disposizioni  in materia di sviluppo economico ricerca, innovazione e
                               turismo

1.  Per  gli  esercizi  2006  e  2007  i  contributi  previsti  dalla
deliberazione  della giunta regionale adottata ai sensi dell'art. 41,
comma  1,  della  legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo al
fondo  per la ricerca scientifica e all'accordo per la collaborazione
nel  campo  delle neuroscienze, sono concessi esclusivamente a favore
delle  piccole  e  medie  imprese  ai  sensi  del Regolamento (CE) n.
70/2001   della   Commissione,   del   12   gennaio   2001,  relativo
all'applicazione  degli  artt.  87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
Stato  a  favore  delle  piccole e medie imprese, come modificato dal
Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004.
2. Alla lettera a) del comma 4 dell'art. 182 della legge regionale 28
aprile  2006,  n.  4, relativo al fondo per lo sviluppo economico, la
ricerca  e  l'innovazione,  dopo  le parole «l'ENEA» sono inserite le
seguenti: «, l'Universita' degli studi di Roma - Tor Vergata».
3.  All'art.  175  della legge regionale n. 4/2006, relativo al fondo
unico regionale per il turismo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4.  Il fondo finanzia gli interventi di promozione turistica nonche'
le  attivita'  della  fondazione  «Scuola  di  alta formazione per il
turismo»,  prevista dall'art. 44 della legge regionale 6 agosto 2007,
n.  13  concernente  l'organizzazione  del sistema turistico laziale,
diverse  da  quelle  finalizzate  alla formazione degli operatori del
comparto turistico regionale.»;
b) il comma 5 e' abrogato.
4.  Dopo  il  comma  1 dell'art. 179 della legge regionale n. 4/2006,
relativo  alle  agevolazioni  per  lo  sviluppo, il potenziamento, il
miglioramento  degli  impianti  pertinenti  ad  attivita'  termali ed
idropiniche    nonche'    alle    iniziative    di    promozione    e
commercializzazione delle attivita' turistico-termali, e' inserito il
seguente:
«1-bis.  Il  contributo  di  cui  al comma 1 e' concesso nel rispetto
della   normativa   comunitaria  relativa  agli  aiuti  di  Stato  di
importanza  minore  "de  minimis"  di  cui  al  Regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.».
5.  All'art. 18 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, relativo
ai  programmi  per  l'innovazione nell'area romana, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole: «nell'area romana» sono soppresse;
b) al comma 1 le parole: «riguardanti l'area romana.» sono sostituite
dalle  seguenti: «riguardanti l'area laziale ed i settori tecnologici
previsti nel VII programma quadro della ricerca.»;
c)  al  comma  4  le parole: «nell'area romana» sono sostituite dalle
seguenti: «nel territorio laziale»;
d) il comma 10 e' soppresso.
6.  Per  la  costituzione della fondazione «Scuola di alta formazione
per  il  turismo»  di cui all'art. 44 della deliberazione legislativa
approvata  dalla  legge  regionale  6  agosto 2007, n. 13 concernente
l'organizzazione  del  sistema  turistico  laziale, e' istituito, per
l'esercizio  finanziario  2007,  nell'ambito  dell'UPB  F17, apposito
capitolo  denominato  «Fondo  di  dotazione per la costituzione della
Scuola  di  alta  formazione  per il turismo», con lo stanziamento di
205.000,00  euro,  di  cui  5.000,00 euro destinati a spese notarili,
alla  cui copertura si provvede mediante la riduzione di pari importo
dello stanziamento del capitolo F2l524.
7.   All'art.  59  della  legge  regionale  6  agosto  2007,  n.  13,
concernente  l'organizzazione  del  sistema  turistico  laziale, sono
apportate le seguenti modifiche:
a)  l'alinea  del  comma 1 e' sostituita dalla seguente: «Fatto salvo
quanto   previsto   dal   comma  1-bis,  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni:»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'abrogazione delle disposizioni elencate al comma 1 relative
alle  materie  la  cui disciplina e' rinviata ai regolamenti previsti
dall'art.  56 decorre dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
stessi.».