Art. 28.
                       Limite per gli impegni

   1.  Gli  stanziamenti  di  spesa  per  competenza costituiscono, a
termini dell'ordinamento vigente, limiti insuperabili nell'assunzione
degli impegni da parte dei competenti Organi.
   2.  L'operativita'  di  tutte  le leggi regionali autorizzative di
spesa resta conseguentemente limitata in modo non derogabile.
   3.  Ove  di  necessita',  gli  interventi  contemplati dalle leggi
stesse   devono   essere   proporzionalmente   ridotti   in  rapporto
all'entita' degli stanziamenti iscritti per competenza.