Art. 28.

                  Regolazione dei servizi pubblici



   1.  La  Regione  in raccordo con le autonomie locali e nell'ambito
dei  principi  fissati  all'art.  1 della legge regionale 6 settembre
1999,  n.  25  (Delimitazione  degli  ambiti  territoriali ottimali e
disciplina  delle  forme  di  cooperazione  tra  gli  enti locali per
l'organizzazione  del  servizio  idrico  integrato  e del servizio di
gestione  dei  rifiuti  solidi  urbani) esercita la regolazione per i
servizi  pubblici  ed  in  particolare per l'esercizio delle funzioni
relative:
    a) al servizio idrico integrato;
    b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
    c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno
individuati con successive disposizioni legislative.
   2.  La  Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di
regolazione   dei   servizi  in  raccordo  con  le  Autonomie  locali
provvedendo, in particolare, alla redazione del piano economico e del
piano  finanziario di cui all'art. 149, comma 4 e all'art. 203, comma
3  del  decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), nonche' alla individuazione della tariffa di riferimento
ai  fini  della  proposizione  ai soggetti partecipanti alla forma di
cooperazione  di  cui  all'art.  30 della regolazione tariffaria. Con
direttiva  della  Giunta  regionale sono ulteriormente specificate le
attivita'  connesse  alle  suddette  funzioni  e  in  particolare  le
modalita' essenziali di partecipazione degli utenti.
   3.  La Giunta regionale provvede, inoltre, ad approvare gli schemi
dei  contratti  di  servizio  e  dei  bandi di gara per l'affidamento
proposti  dai  soggetti  appaltanti.  La Regione provvede altresi' ad
eseguire  i  controlli  sulla  congruita'  dei prezzi in relazione ai
progetti    delle   societa'   di   gestione   per   gli   interventi
infrastrutturali   di   maggiori  dimensioni  economiche,  nonche'  a
valutare la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i
piani  tariffari.  Essa provvede altresi', in relazione alle funzioni
di  cui al presente articolo, ad esercitare la vigilanza sull'operato
delle  societa'  di  gestione  e  degli  altri  soggetti operanti nel
settore ed esercita il potere di sanzione di cui al comma 5.
   4. La Regione costituisce un sistema informativo con le province e
i   comuni  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di  rispettiva
competenza.
   5. La Regione esercita altresi' tutte le funzioni sanzionatorie ad
eccezione  di  quelle  connesse  alla  violazione  del  contratto  di
servizio.  In  particolare,  le  compete  l'irrogazione  di  sanzioni
pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
    a) all'applicazione delle tariffe;
    b) alla fornitura delle informazioni richieste;
    c)   alla  mancata  organizzazione  dei  servizi  secondo  quanto
previsto dalle normative di settore;
    d)  al  mancato  rispetto  delle  prescrizioni tecniche-operative
emanate.
   6.  Per  le  violazioni di cui al comma 5 e' prevista una sanzione
pecuniaria  da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla
Regione  commisurata  alla  gravita'  dell'inadempienza.  In  caso di
reiterazione delle violazioni la Regione ha la facolta', qualora cio'
non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di
proporre   al  soggetto  affidante  la  sospensione  o  la  decadenza
dell'affidamento del servizio.
   7.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la
Regione  si  avvale  di  una  struttura organizzativa il cui costo di
funzionamento  e'  a  carico  delle  tariffe dei servizi regolati nel
limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie  locali,  nonche'  di quanto introitato a titolo di
sanzioni.
   8.  La  Giunta  regionale  presenta  all'Assemblea legislativa una
relazione  annuale  sull'attivita' svolta e sui costi della medesima,
anche  in  relazione  a  quanto  previsto dall'art. 12, comma 2 della
legge regionale n. 25 del 1999.