Art. 28. Regolazione dei servizi pubblici 1. La Regione in raccordo con le autonomie locali e nell'ambito dei principi fissati all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani) esercita la regolazione per i servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio delle funzioni relative: a) al servizio idrico integrato; b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani; c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno individuati con successive disposizioni legislative. 2. La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, alla redazione del piano economico e del piano finanziario di cui all'art. 149, comma 4 e all'art. 203, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonche' alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all'art. 30 della regolazione tariffaria. Con direttiva della Giunta regionale sono ulteriormente specificate le attivita' connesse alle suddette funzioni e in particolare le modalita' essenziali di partecipazione degli utenti. 3. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad approvare gli schemi dei contratti di servizio e dei bandi di gara per l'affidamento proposti dai soggetti appaltanti. La Regione provvede altresi' ad eseguire i controlli sulla congruita' dei prezzi in relazione ai progetti delle societa' di gestione per gli interventi infrastrutturali di maggiori dimensioni economiche, nonche' a valutare la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i piani tariffari. Essa provvede altresi', in relazione alle funzioni di cui al presente articolo, ad esercitare la vigilanza sull'operato delle societa' di gestione e degli altri soggetti operanti nel settore ed esercita il potere di sanzione di cui al comma 5. 4. La Regione costituisce un sistema informativo con le province e i comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza. 5. La Regione esercita altresi' tutte le funzioni sanzionatorie ad eccezione di quelle connesse alla violazione del contratto di servizio. In particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative: a) all'applicazione delle tariffe; b) alla fornitura delle informazioni richieste; c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto previsto dalle normative di settore; d) al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche-operative emanate. 6. Per le violazioni di cui al comma 5 e' prevista una sanzione pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla Regione commisurata alla gravita' dell'inadempienza. In caso di reiterazione delle violazioni la Regione ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio. 7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di funzionamento e' a carico delle tariffe dei servizi regolati nel limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nonche' di quanto introitato a titolo di sanzioni. 8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione annuale sull'attivita' svolta e sui costi della medesima, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1999.