Art. 28 
 
      Sostituzione dell'articolo 41 della legge regionale n. 16 
             del 2004 concernente i campeggi temporanei 
 
    1. L'articolo 41 legge regionale n. 16 del 2004 e' sostituito dal
seguente: 
    "Art. 41 (Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero). ─ 1.
Nel territorio regionale e' vietato il soggiorno con  tende  o  altri
mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli
articoli  6,  14  e  15,  dei  campeggi   approntati   in   strutture
agrituristiche ai sensi della legge  regionale  n.  4  del  2009,  da
quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in
materia di politiche per le giovani generazioni), da quanto  previsto
dal decreto legislativo n. 285 del 1992  e  relativo  regolamento  di
attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto
dalla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze
nomadi in Emilia-Romagna) e dalla normativa statale  in  materia.  E'
fatta,  inoltre,  eccezione  per  lo  stazionamento  occasionale   di
un'unica unita' abitativa  in  aree  private  ed  in  prossimita'  di
edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario  o  col
suo consenso. 
    2. Il Comune puo' autorizzare per la durata massima  di  quindici
giorni su  aree  pubbliche  o  private,  anche  non  aventi  tutti  i
requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e  campeggi
mobili organizzati da enti, associazioni ed  organizzazioni  operanti
per scopi sociali, culturali  e  sportivi,  a  condizione  che  siano
garantiti servizi generali indispensabili per il  rispetto  di  norme
igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e della
pubblica incolumita' e della tutela  dell'ambiente.  L'autorizzazione
puo' essere  sottoposta  a  specifiche  condizioni.  Gli  enti  e  le
associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano  alla
domanda un'apposita  polizza  assicurativa.  Qualora  il  Comune  non
provveda entro trenta  giorni  dalla  presentazione  dell'istanza  da
parte dell'interessato, l'autorizzazione si considera rilasciata.".