Art. 28 Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' composto dal segretario generale della giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la giunta puo' stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati. 2. Non possono essere nominati componenti del nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ne' persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 3. Il nucleo di valutazione e' nominato dalla giunta regionale per due anni ed e' rinnovabile.