Art. 28. Direzione sanitaria 1. Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile dell'organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico ed organizzativo nei confronti dell'amministrazione e dell'autorita' sanitaria competente. 2. I requisiti del direttore sanitario sono i seguenti: a) anzianita' di laurea di dieci anni; b) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanita' pubblica; c) almeno sette anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice direttore sanitario od ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o cliniche di malattie infettive oppure quale funzionario medico del Ministero della sanita' o della Regione, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure sette anni di servizio in qualita' di direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso case di cura private. I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneita' nazionale a direttore sanitario. Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data di entrata in vigore della legge regionale svolgono le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private. Nelle case di cura con un numero di posti letto superiore a 90 fino a 150 posti letto, le funzioni di cui al precedente primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile da raggruppamento di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene od equipollente. Nelle case di cura con numero di posti letto fino a 90 le funzioni di cui al precedente primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unita' funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura a tempo pieno od a tempo definito. 3. L'amministrazione della casa di cura privata e' tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, ed a comunicare il nominativo all'unita' sanitaria locale ed alla Regione. Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti previsti al secondo comma del presente articolo. 4. Al direttore sanitario di una casa di cura privata di oltre 150 posti letto e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura nella casa di cura stessa. 5. Non e' consentito svolgere funzioni di direttore sanitario in piu' di una casa di cura. 6. La funzione di direttore sanitario e' incompatibile con la qualita' di proprietario, comproprietario, socio od azionista della societa' che gestisce la casa di cura.