Art. 28. Personale - Mobilita' e comandi Il personale dell'Istituto, in misura non inferiore al 50% della dotazione organica complessiva, e' costituito per il primo contingente da dipendenti comandati o trasferiti dalla Regione, dal CRESA e dagli altri enti di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, nel rispetto della normativa vigente per il personale regionale, purche' in possesso dei titoli o dei requisiti professionali previsti dalla presente legge. Il personale comandato o trasferito per i compiti di ricerca o di studio dovra' essere scelto tra coloro che presso l'ente di provenienza abbiano svolto per almeno 3 anni consecutivi attivita' di ricerca nel campo economico, sociale o dell'assetto del territorio, in uffici studi, in uffici del piano o unita' operative simili.