Art. 28. (art. 42 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 23 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Commissione di esame di idoneita' 1. La commissione esaminatrice e' composta: a) dal direttore o insegnante di una scuola professionale o da un funzionario dell'assessorato competente; b) da un esperto nelle materie di diritto, contabilita', ragioneria ed economia aziendale; c) da due persone iscritte nella seconda sezione dell'albo degli artigiani per l'attivita' oggetto dell'esame ovvero per un'attivita' affine. 2. Puo' essere istituita un'unica commissione per piu' attivita' para-artigiane affini. 3. Si applica per analogia l'art. 18.