Art. 28.
          (art. 42 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 23 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                  Commissione di esame di idoneita'
 
   1. La commissione esaminatrice e' composta:
     a)  dal  direttore o insegnante di una scuola professionale o da
un funzionario dell'assessorato competente;
     b)  da  un  esperto  nelle  materie  di  diritto,  contabilita',
ragioneria ed economia aziendale;
     c) da due persone iscritte nella seconda sezione dell'albo degli
artigiani per l'attivita' oggetto dell'esame ovvero per  un'attivita'
affine.
   2.  Puo'  essere istituita un'unica commissione per piu' attivita'
para-artigiane affini.
   3. Si applica per analogia l'art. 18.