Art. 28. Contributi 1. Allo scopo di favorire la costituzione ed il mantenimento delle compagnie barracellari in Sardegna, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a: 1) assumere a proprio carico, mediante rimborso dei relativi premi, gli oneri per l'assicurazione dei componenti le compagnie contro gli infortuni subiti nell'esercizio delle funzioni barracellari; 2) concedere a favore delle compagnie barracellari contributi annui per spese generali in misura non superiore a L. 5.000.000 per compagnia, nonche' contributi annui per l'equipaggiamento in misura non superiore a L. 300.000 per componente e fino ad un massimo di L. 30.000.000 per compagnia; 3) concedere ai Comuni, ove esistano compagnie regolarmente costituite e funzionanti, contributi annui fino ad massimo di L. 10.000.000 per la dotazione delle compagnie barracellari di adeguati mezzi di trasporto e attrezzature per lo svolgimento dei compiti d'istituto. 2. I contributi di cui sopra sono erogati con decreto dell'assessore regionale competente in materia di polizia locale ed avvenuta immissione in servizio della compagnia e, successivamente, alla scadenza di ogni anno, a seguito di regolare istanza corredata, per il primo anno, della certificazione del sindaco di avvenuta immissione in servizio della compagnia e, per i successivi, della dichiarazione del sindaco di regolare funzionamento della compagnia, nonche' dell'avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati, relativi ai due semestri precedenti. 3. Nella determinazione del contributo non si computano i componenti la compagnia esclusi o revocati ai sensi della presente legge salvo che essi non siano stati regolarmente sostituiti. 4. Parimenti non competono i contributi di cui al presente articolo alla compagnia, che, nell'anno cui si riferisce il contributo, sia stata oggetto di provvedimento di scioglimento ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.