Art. 28.
  Modifiche all'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15
 
  1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 1993,  n.
15, e' sostituito dai seguenti:
  "2. Per il periodo compreso fra la data di maturazione del concorso
relativo  alle  operazioni  di credito agevolato di cui al comma 1, o
alle singole rate di esse, e  la  data  di  effettivo  pagamento  dei
titoli  stessi  sono corrisposti agli istituti ed aziende di credito,
previa documentata richiesta degli stessi, gli interessi nella misura
di cui al comma 4.
  2-bis. L'assessore regionale per  il  bilancio  e  le  finanze,  di
concerto  con  gli assessori competenti e d'intesa con gli istituti e
le  aziende  di  credito,  determina     le   modalita'   applicative
finalizzate alla corresponsione dei predetti interessi".