Art. 28.
                              Vigilanza
 
  1.  Il  titolare  della  concessione  e'  tenuto  ad assicurare una
vigilanza  sul  territorio  dell'azienda  mediante  agenti  venatori,
dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata.
  2.  Il  territorio compreso nelle aziende e' comunque soggetto alla
vigilanza venatoria, ai sensi della legge regionale n. 29/1994.
  3. La Provincia,  in  ogni  momento,  puo'  eseguire  controlli  di
accertamento  faunistico  sull'intero  territorio  o  su appezzamenti
campione.
  4. Nel caso  le  Province  rilevino  irregolarita'  nella  gestione
propongono  alla  Regione,  motivandole,  la  sospensione o la revoca
della concessione.