Art. 28. Vigilanza 1. Il titolare della concessione e' tenuto ad assicurare una vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata. 2. Il territorio compreso nelle aziende e' comunque soggetto alla vigilanza venatoria, ai sensi della legge regionale n. 29/1994. 3. La Provincia, in ogni momento, puo' eseguire controlli di accertamento faunistico sull'intero territorio o su appezzamenti campione. 4. Nel caso le Province rilevino irregolarita' nella gestione propongono alla Regione, motivandole, la sospensione o la revoca della concessione.