Art. 28.
                      Disposizioni finanziarie
 
  1. Annualmente, con legge finanziaria,  la  Regione  stabilisce  le
risorse   complessive   necessarie   al   funzionamento  del  sistema
socio-sanitario regionale nel successivo triennio, in armonia  con  i
principi e le linee di indirizzo contenuti nella presente legge