Art. 28 
 
                    Soppressione CIAPI di Palermo 
 
  1.  Il  Centro  interaziendale  per  l'addestramento  professionale
nell'industria (CIAPI) con sede in Palermo,  ente  strumentale  della
Regione ai sensi e  per  gli  effetti  dell'articolo  1  della  legge
regionale 6 marzo 1976, n. 25, e' soppresso a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
  2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  4.  Il  Presidente  della  Regione,  su   proposta   dell'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro,  nomina
un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi. 
  5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto). 
  6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai
sensi dell'art. 28 dello Statuto).