Art. 28 Soppressione CIAPI di Palermo 1. Il Centro interaziendale per l'addestramento professionale nell'industria (CIAPI) con sede in Palermo, ente strumentale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 4. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, nomina un commissario liquidatore ai fini degli adempimenti connessi. 5. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). 6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).