Art. 28 Disposizioni transitorie in materia di risorse idriche 1. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi di cui all'art. 11, rimangono in vigore, in quanto compatibili con la presente legge e con le deliberazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettera b), nonche' all'art. 9, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014): a) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 51/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalita' di trasmissione dei risultati delle misurazioni); b) le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 aprile 2015 n. 50/R (Regolamento di attuazione dell'art. 12-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e) ed h) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo". Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile).