Art. 28 
 
      Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 
          (legge provinciale sul benessere familiare 2011) 
 
  1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5  della  legge  provinciale
sul benessere familiare 2011 e' sostituita dalla seguente: 
  «e) l'accesso ai benefici previsti dall'art. 8.». 
  2. L'art. 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. (Sostegno  delle  famiglie  in  situazione  di  temporanea
difficolta' economica). - 1. Per sostenere  le  persone  e  i  nuclei
familiari che  si  trovano  in  situazione  di  possibile  esclusione
sociale e di temporanea difficolta' economica dipendente da eventi di
carattere contingente e straordinaria e per favorire  l'apprendimento
di una corretta e consapevole gestione delle loro risorse economiche,
la Provincia promuove l'erogazione di prestiti di modesta  entita'  e
l'attivazione di specifici percorsi formativi  per  la  gestione  del
bilancio e dell'indebitamento individuale e familiare. 
  2. La Provincia,  mediante  procedure  comparative,  puo'  affidare
l'attuazione  degli  interventi   previsti   da   quest'articolo   ad
associazioni senza scopo di lucro con sedi  operative  collocate  nel
territorio provinciale. 
  3. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere  della
competente commissione permanente  del  Consiglio  provinciale,  sono
stabiliti  i  criteri  per  l'attuazione  di  quest'articolo  e,   in
particolare, requisiti del soggetto gestore individuato ai sensi  del
comma 2,  le  condizioni  e  le  modalita'  di  accesso  ai  percorsi
formativi  e  ai  prestiti,  il  contenuto  della   convenzione   che
stabilisce anche le modalita' di rendicontazione  delle  attivita'  e
delle somme affidate in gestione.». 
  3. Il comma 1 dell'art. 11 della legge  provinciale  sul  benessere
familiare 2011 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  La  Provincia  promuove  l'adozione  da  parte  di  tutte   le
organizzazioni pubbliche e private di  modalita'  di  gestione  delle
risorse umane che consentano di realizzare, con misure  concrete,  la
conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della  vita
familiare.  Alle  organizzazioni  che   adottano   queste   modalita'
gestionali la Provincia puo' riconoscere strumenti di premialita' che
possono consistere anche nella concessione di una  maggiorazione  dei
contributi o, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale  in
materia  di  appalti,  nell'attribuzione   di   punteggi   aggiuntivi
nell'ambito  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa.   Con
deliberazione della  Giunta  provinciale,  da  sottoporre  al  parere
preventivo della  competente  commissione  permanente  del  Consiglio
provinciale, possono essere definite le modalita' di  raccordo  degli
strumenti  di  premialita'  con  le  discipline   amministrative   di
settore.». 
  4. Dopo il  comma  1  dell'art.  11  della  legge  provinciale  sul
benessere familiare 2011 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  La  Giunta  provinciale  puo'  disciplinare  con   propria
deliberazione, da sottoporre al parere  preventivo  della  competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, le linee guida  per
la certificazione delle  organizzazioni  che  aderiscono  al  modello
previsto dal comma 1 e puo' determinare la quota di compartecipazione
ai  costi  sostenuti  dalla   Provincia   per   il   rilascio   della
certificazione.». 
  5. Il comma 2 dell'art. 16 della legge  provinciale  sul  benessere
familiare 2011 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per  i  fini  del  comma  l,  con  deliberazione  della  Giunta
provinciale, previo parere della  competente  commissione  permanente
del Consiglio provinciale, e'  istituito  un  registro  dei  soggetti
pubblici e privati che  aderiscono  al  distretto  per  la  famiglia,
distinto  per  tipologie  di  attivita'  e  ambiti  d'intervento;  la
deliberazione disciplina anche gli standard familiari, i criteri,  le
modalita'  di  accesso  e  le  condizioni  per  l'iscrizione   e   la
cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti gli  operatori
che supportano la realizzazione del distretto per la  famiglia  e  le
organizzazioni  e  i  soggetti  che  partecipano   al   processo   di
certificazione  previsto  all'art. 11,  sia  a  livello  locale   che
nazionale.». 
  6. Il comma 3 dell'art. 16 della legge  provinciale  sul  benessere
familiare 2011 e' abrogato. 
  7. Il comma 3 dell'art. 31 della legge  provinciale  sul  benessere
familiare 2011 e' abrogato. 
  8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi
1 e 2 si provvede con le modalita' indicate nella tabella B. 
  9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma
3 si fa fronte con le risorse gia' autorizzate ai sensi  delle  leggi
di settore.