Art. 28 
Modifica all'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9  (Nuovo
  ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia  pubblica
  e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed
  ai lavori pubblici) 
  1. Il comma 2  dell'art.  7  della  legge  regionale  n.  9/1998  e
successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: 
  «2. L'amministratore unico e' nominato dalla  Giunta  regionale,  a
seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso  dei  seguenti
requisiti: 
    a) eta' non superiore a sessantacinque anni; 
    b) diploma di laurea; 
    c) specifici e  documentati  requisiti,  coerenti  rispetto  alle
funzioni  da  svolgere  ed  attestanti   qualificata   formazione   e
competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o  strutture
pubbliche o private  desumibile  dallo  svolgimento  di  mansioni  di
particolare rilievo e professionalita'  con  esperienza  dirigenziale
acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal  conseguimento
di  una  particolare  specializzazione  professionale,  culturale   o
scientifica   ricavabile    dalla    formazione    universitaria    e
postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative  protrattesi
per almeno cinque anni. 
  2-bis. Per tale  nomina  non  si  applica  la  legge  regionale  14
dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza  della
Regione) e successive modificazioni e integrazioni.».