Art. 28 Modifica all'art. 7 della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 9/1998 e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dai seguenti: «2. L'amministratore unico e' nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea; c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalita' con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni. 2-bis. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni e integrazioni.».