Art. 28 
 
                Inchiesta pubblica e contraddittorio. 
     Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 53 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 53 (Inchiesta pubblica). - 1.  In  attuazione  dell'art.  24,
commi  6  e  7  del  decreto  legislativo  n.  152/2006,  l'autorita'
competente  con  proprio  atto  puo'  disporre  lo   svolgimento   di
un'inchiesta  pubblica,  con  riferimento  al  progetto  oggetto   di
valutazione. 
  2. L'inchiesta pubblica e' condotta da  un  comitato  composto  dal
presidente e da almeno due commissari. Il  presidente  e'  incaricato
dall'autorita' competente. I  commissari,  in  possesso  di  adeguate
competenze in materia  ambientale,  sono  designati  dal  presidente,
sentite   le    parti    partecipanti    all'audizione    preliminare
dell'inchiesta pubblica, garantendo  il  bilanciamento  di  eventuali
posizioni  contrapposte  e  senza  oneri  a   carico   dell'autorita'
competente. 
  3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre  audizioni  aperte
al pubblico, ognuna delle quali si puo'  articolare  in  una  o  piu'
sessioni: 
    a) audizione preliminare,  in  cui  il  proponente  procede  alla
designazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di
programma dei lavori; 
    b) audizione generale, in cui sono discussi  tutti  gli  aspetti,
programmatici, progettuali ed  ambientali  del  progetto  oggetto  di
valutazione,  nonche'  le   osservazioni   e   i   pareri   pervenuti
all'autorita' competente nell'ambito del procedimento; 
    c) audizione finale, in cui il presidente illustra  la  relazione
finale sui lavori svolti recante  anche  il  giudizio  sui  risultati
emersi, in collaborazione con i commissari. 
  4. Alle  audizioni  previste  nell'ambito  dell'inchiesta  pubblica
possono  partecipare:  gli  autori  di  eventuali  osservazioni,   il
proponente e gli estensori del progetto e  dello  studio  di  impatto
ambientale, nonche' i soggetti competenti in materia ambientale. Sono
altresi' ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori  soggetti
che ne facciano richiesta, con le modalita' previste nell'atto di cui
al comma 1. 
  5. Dell'indizione e delle modalita' di  svolgimento  dell'inchiesta
pubblica  viene  dato   specifico   avviso,   pubblicato   sul   sito
istituzionale dell'autorita' competente. 
  6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte  del
presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale
sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi.  La
relazione e' trasmessa all'autorita' competente e pubblicata sul sito
istituzionale  della   medesima,   fatte   salve   le   esigenze   di
riservatezza. 
  7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri  di  cui  al
presente articolo, sono  disciplinate  le  modalita'  di  svolgimento
dell'inchiesta pubblica.».