Art. 28 Inchiesta pubblica e contraddittorio. Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 53 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 53 (Inchiesta pubblica). - 1. In attuazione dell'art. 24, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 152/2006, l'autorita' competente con proprio atto puo' disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con riferimento al progetto oggetto di valutazione. 2. L'inchiesta pubblica e' condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente e' incaricato dall'autorita' competente. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono designati dal presidente, sentite le parti partecipanti all'audizione preliminare dell'inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte e senza oneri a carico dell'autorita' competente. 3. L'inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si puo' articolare in una o piu' sessioni: a) audizione preliminare, in cui il proponente procede alla designazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori; b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonche' le osservazioni e i pareri pervenuti all'autorita' competente nell'ambito del procedimento; c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari. 4. Alle audizioni previste nell'ambito dell'inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonche' i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresi' ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalita' previste nell'atto di cui al comma 1. 5. Dell'indizione e delle modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'autorita' competente. 6. L'inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione e' trasmessa all'autorita' competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza. 7. Nell'atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dell'inchiesta pubblica.».