Art. 28 
 
                         Clausola valutativa 
 
  1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge recanti modifiche  alla
disciplina relativa al trasporto di persone mediante servizio taxi  e
i risultati progressivamente ottenuti in materia di razionalizzazione
e semplificazione in tale ambito. 
  2. A tal fine la Giunta regionale, anche sulla base  degli  apporti
della Camera di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  di
Genova   e   delle   organizzazioni   di    categoria    maggiormente
rappresentative,  nonche'  di  altri  eventuali  soggetti  coinvolti,
presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, un rapporto sull'attivita' svolta in attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente
in materia di verifica dell'attuazione della legge  stessa  ed  entro
tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e,  con
successiva cadenza biennale, una  relazione  al  Consiglio  regionale
Assemblea Legislativa con i contenuti specificati al comma 3. 
  3.  La  relazione  al  Consiglio  regionale  Assemblea  Legislativa
fornisce elementi documentati in merito: 
    a) al monitoraggio sull'applicazione, con riferimento al servizio
taxi, da parte della Commissione  regionale  per  l'accertamento  dei
requisiti di idoneita' all'esercizio del  servizio  di  trasporto  di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7,
delle Linee guida emanate dalla Giunta regionale per disciplinare  le
modalita' di svolgimento degli esami per  l'iscrizione  a  ruolo  dei
conducenti di servizi pubblici non di linea; 
    b) ai controlli effettuati sull'effettivo e corretto utilizzo dei
contributi regionali destinati alla riqualificazione del servizio  di
trasporto pubblico di taxi da parte dei beneficiari; 
    c) al  numero  degli  effettivi  beneficiari  rispetto  a  quelli
potenziali e ai risultati ottenuti in termini di riqualificazione del
servizio taxi tramite il rinnovo del parco mezzi taxi; 
    d) alle criticita' riscontrate nell'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, nonche' alle ulteriori esigenze emerse in fase  di
attuazione delle medesime. 
  4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai  sensi
dell'art. 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme  sulla
qualita' della regolazione e sulla semplificazione amministrativa)  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  l'adeguata  divulgazione
degli esiti e del controllo della valutazione della  presente  legge,
anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale. 
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. 
 
    Data a Genova, addi' 29 maggio 2019 
 
                                                  Il Presidente: Toti 
 
  (Omissis).