Art. 29. Disposizioni transitorie per attivita' rumorose gia' in esercizio 1. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a cio' abilitati, delle attivita' di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attivita' ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla stessa data, presentano ai comuni territorialmente competenti la documentazione di impatto acustico prevista dall'Art. 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge e della tutela del vicinato. 2. Nei casi in cui le attivita' indicate nel comma 1, determinino disagi di particolare rilevanza, i comuni possono, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1, previo parere dell'ARPA, richiedere la documentazione di impatto acustico. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attivita' gia' autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge.