Art. 29.
  Disposizioni transitorie per attivita' rumorose gia' in esercizio
    1.  I  gestori  o  i responsabili delle discoteche, dei luoghi di
intrattenimento danzante, dei circoli privati a cio' abilitati, delle
attivita'  di  pubblico  spettacolo,  queste  ultime solo se in luogo
aperto,   delle   attivita'  ricreative  o  sportive  che  utilizzino
strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla
data  di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla
stessa  data,  presentano  ai  comuni  territorialmente competenti la
documentazione di impatto acustico prevista dall'Art. 18, comma 1, ai
fini  della  verifica del rispetto dei limiti di legge e della tutela
del vicinato.
    2. Nei casi in cui le attivita' indicate nel comma 1, determinino
disagi  di particolare rilevanza, i comuni possono, anche prima della
scadenza  del  termine  di  cui  al comma 1, previo parere dell'ARPA,
richiedere la documentazione di impatto acustico.
    3.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano anche alle
attivita'  gia'  autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di
entrata in vigore della presente legge.