Art. 29. Reclutamento degli allievi 1. In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualita' di matricine, le piante dell'eta' del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e vigoria, capaci di formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a gruppi, secondo quanto indicato all'Art. 30, comma 2. 2. Qualora le caratteristiche del bosco o di parte di esso non assicurino la resistenza degli alberi all'isolamento, e' d'obbligo rilasciare, in sostituzione degli stessi, gruppi di polloni su una unica ceppaia, denominata voliera. Ogni voliera e' computata come una matricina. 3. In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno essere preferite le voliere in sostituzione degli allievi. 4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della legge regionale n. 28/2001.