Art. 29.
                     Reclutamento degli allievi
    1.  In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in
qualita'   di   matricine,  le  piante  dell'eta'  del  bosco  ceduo,
denominate  allievi,  migliori  per  portamento  e vigoria, capaci di
formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite
possibilmente  in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a
gruppi, secondo quanto indicato all'Art. 30, comma 2.
    2.  Qualora  le  caratteristiche del bosco o di parte di esso non
assicurino  la  resistenza  degli alberi all'isolamento, e' d'obbligo
rilasciare,  in  sostituzione  degli stessi, gruppi di polloni su una
unica ceppaia, denominata voliera. Ogni voliera e' computata come una
matricina.
    3.  In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno
essere preferite le voliere in sostituzione degli allievi.
    4.  Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applica  la  sanzione  di cui all'Art. 48, comma 9, lettera a), della
legge regionale n. 28/2001.