Art. 29.
Modifiche  alla  legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 «Interventi a
favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di
          noleggio con conducente» e successive modifiche.

1.  All'art.  3  della  legge  regionale  n.  32/1997,  e  successive
modifiche  sono  apportate  le  seguenti  modifiche: a) il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1.  Il  contributo  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  a) e'
corrisposto in via prioritaria per l'acquisto o il rinnovo di veicoli
ibridi  nella  misura  del  30 per cento del costo di fatturazione al
netto  dell'imposta  del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00
euro,  in  via residuale per l'acquisto o il rinnovo di altri veicoli
nella  misura  del  15  per  cento del costo di fatturazione al netto
dell'imposta  del  valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro.
Il limite massimo del contributo e' elevabile a 7.000,00 euro in caso
di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili.»;
b) al comma 2 dopo le parole: «il contributo di cui all'art. 2, comma
1, lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 sono cumulabili
entro   il   limite   complessivo   di  5.164,57  euro  per  ciascuna
autovettura,  elevabili  a  5.681,03  euro  in caso di trasformazione
dell'autoveicolo  da  alimentazione  a benzina ad alimentazione a gas
metano o metano liquido (GPL).»;
d) al comma 4 dopo le parole: «al contributo stesso» sono aggiunte le
seguenti: «, mentre il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b-bis) puo' essere richiesto una sola volta.».
2.  All'art.  4  della  legge  regionale  n.  32/1997,  e  successive
modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1.  Le  domande  per  la  concessione  dei  contributi devono essere
inoltrate  a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura
regionale competente in materia di artigianato e attivita' produttive
entro   novanta  giorni  dalla  data  della  fattura  di  acquisto  o
trasformazione    dell'autoveicolo    ed   dell'installazione   delle
apparecchiature  per  cui  si  richiede  il  contributo,  nel periodo
compreso tra il 1 giugno ed il 31 maggio dell'anno successivo.»;
b)  al  comma  1-bis le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno»
sono soppresse;
c)  alla  lettera  a)  del  comma  2  dopo  le  parole: «all'acquisto
dell'autoveicolo»  sono  inserite le seguenti: «, alla trasformazione
dell'autoveicolo  da  alimentazione  a benzina ad alimentazione a gas
metano o a gas metano liquido (GPL)».