Art. 29. Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 «Interventi a favore delle attivita' di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente» e successive modifiche. 1. All'art. 3 della legge regionale n. 32/1997, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e' corrisposto in via prioritaria per l'acquisto o il rinnovo di veicoli ibridi nella misura del 30 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro, in via residuale per l'acquisto o il rinnovo di altri veicoli nella misura del 15 per cento del costo di fatturazione al netto dell'imposta del valore aggiunto e per un massimo di 3.500,00 euro. Il limite massimo del contributo e' elevabile a 7.000,00 euro in caso di veicolo idoneo al trasporto dei soggetti diversamente abili.»; b) al comma 2 dopo le parole: «il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b)» sono inserite le seguenti: «e lettera b-bis)»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 sono cumulabili entro il limite complessivo di 5.164,57 euro per ciascuna autovettura, elevabili a 5.681,03 euro in caso di trasformazione dell'autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o metano liquido (GPL).»; d) al comma 4 dopo le parole: «al contributo stesso» sono aggiunte le seguenti: «, mentre il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b-bis) puo' essere richiesto una sola volta.». 2. All'art. 4 della legge regionale n. 32/1997, e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltrate a mezzo lettera raccomandata o direttamente alla struttura regionale competente in materia di artigianato e attivita' produttive entro novanta giorni dalla data della fattura di acquisto o trasformazione dell'autoveicolo ed dell'installazione delle apparecchiature per cui si richiede il contributo, nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 31 maggio dell'anno successivo.»; b) al comma 1-bis le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno» sono soppresse; c) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «all'acquisto dell'autoveicolo» sono inserite le seguenti: «, alla trasformazione dell'autoveicolo da alimentazione a benzina ad alimentazione a gas metano o a gas metano liquido (GPL)».