Art. 29. Erogazione delle spese 1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di nonna, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilita' regionali sul conto speiale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 270 e dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.