Art. 29. Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici 1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28 e' istituito il Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici, composto da: a) l'assessore regionale competente per materia; b) quattro componenti nominati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999, tra gli amministratori locali, rappresentativi del sistema delle Autonomie locali. 2. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per 5 anni. Per la partecipazione al Comitato non e' previsto alcun compenso. 3. Il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28, ivi compresi i parametri cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per materia.