Art. 29.

Comitato  di  indirizzo  regionale  per  la  regolazione  dei servizi
                              pubblici



   1.  Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 28 e' istituito
il  Comitato  di  indirizzo  regionale per la regolazione dei servizi
pubblici, composto da:
    a) l'assessore regionale competente per materia;
    b) quattro componenti nominati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali (CRAL) di cui all'art. 25 della legge regionale n. 3 del 1999,
tra  gli  amministratori  locali,  rappresentativi  del sistema delle
Autonomie locali.
   2.  Il  Comitato  e'  nominato  con  decreto  del Presidente della
Regione  e  resta  in  carica  per  5  anni. Per la partecipazione al
Comitato non e' previsto alcun compenso.
   3.  Il  Comitato  propone  alla Giunta regionale gli indirizzi per
l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.  28,  ivi  compresi i
parametri  cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa
finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per
materia.