Art. 29.
         Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale

   1.   Il  piano  regolatore  generale  (PRG)  e'  lo  strumento  di
pianificazione  urbanistica  predisposto  dal  comune, nell'esercizio
delle   funzioni   di   governo   generale  del  suo  territorio  non
esplicitamente  attribuite  ad  altri  livelli  di pianificazione dal
piano urbanistico provinciale o dalla legislazione di settore.
   2.  Il  piano  regolatore  generale,  in  coerenza  con  il  piano
urbanistico  provinciale e con il piano territoriale delle comunita',
assicura le condizioni e i presupposti operativi per l'attuazione del
programma  strategico  di  sviluppo  sostenibile  delineato dal piano
territoriale  della  comunita'.  In  particolare  il piano regolatore
generale assume efficacia conformativa con riguardo alle previsioni e
alle   destinazioni   urbanistiche  riservate  al  piano  urbanistico
provinciale, al piano territoriale della comunita' e ad altri livelli
di  pianificazione,  fatte salve le integrazioni, le specificazioni e
la  disciplina  espressamente attribuita al piano regolatore generale
dai  predetti  strumenti  di  pianificazione  o della legislazione di
settore,  e  fatti  salvi  gli  effetti  conformativi demandati dalla
legislazione vigente ad altri livelli di pianificazione.
   3.  Nel  quadro  dei  commi  1  e  2  il piano regolatore generale
definisce, i suoi contenuti, fra i quali sono essenziali:
    a) l'individuazione delle funzioni ammesse nelle diverse aree del
territorio  comunale  e  la  disciplina  per  l'organizzazione  e  la
trasformazione del territorio:
    b)  la precisazione dei perimetri delle aree di tutela ambientale
individuate  dal  piano  urbanistico provinciale, nei limiti previsti
dal piano urbanistico provinciale medesimo;
    c) la precisazione delle unita' minime d'intervento, degli indici
edilizi   e   in  generale  delle  regole  per  la  trasformazione  o
conservazione delle aree urbanizzate e da urbanizzare.
    d)   la  determinazione  del  dimensionamento  residenziale,  nel
rispetto  dei  criteri  e  dei parametri stabiliti ai sensi del piano
urbanistico   provinciale,   eventualmente.   specificati  dal  piano
territoriale  della  comunita',  e  delle  disposizioni in materia di
residenza contenute negli articoli 56 e 57:
    e)  la  definizione  delle singole categorie d'intervento ammesse
per gli edifici, soggetti alla tutela degli insediamenti storici, nel
rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla  giunta provinciale ai sensi
dell'art.  60  e della disciplina integrativa eventualmente stabilita
dal piano territoriale della comunita';
    f)  la  fissazione  delle  regole  per  il razionale utilizzo del
patrimonio  edilizio  tradizionale esistente, secondo gli indirizzi e
criteri previsti dall'art. 61;
    g) la localizzazione dei servizi, dei comparti produttivi e delle
infrastrutture di esclusivo interesse comunale;
    h)  l'evidenziazione  delle aree soggette a pericolosita' in base
alla  carta  di sintesi della pericolosita' e delle reti ecologiche e
ambientali:
    i)  la  rappresentazione  del  sistema  insediativi  e delle reti
infrastrutturali;
    j)  la precisazione e la modificazione non sostanziale delle aree
sciabili, nei limiti consentiti dal piano urbanistico provinciale;
        k)   l'indicazione   delle   fasce  di  rispetto  stradali  e
cimiteriali, nel rispetto delle norme in materia;
    l)  l'individuazione  delle aree soggette al piano attuativo e le
eventuali priorita' per la loro approvazione;
    m) l'eventuale individuazione di beni d'uso civico che richiedono
un  mutamento  della  destinazione  d'uso,  ai fini della verifica di
compatibilita'   di   tale   mutamento  prevista  dalle  disposizioni
provinciali in materia di usi civici;
    n)  ogni altra indicazione demandata al piano regolatore generale
dal  piano  urbanistico  provinciale  e  dal piano territoriale della
comunita'  o dalle leggi di settore, purche' non sia in contrasto con
quanto   riservato   al  piano  territoriale  della  comunita'  dalla
legislazione vigente.
   4.   Se  il  comune  intende  utilizzare  tecniche  pianificatorie
ispirate  a principi di perequazione urbanistica, il piano regolatore
generale stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione della
perequazione  e  della compensazione urbanistica, in coerenza con gli
articoli 53 e 55.
   5.  Il  piano  regolatore  generale  e'  costituito  dai  seguenti
elementi essenziali:
    a) la relazione illustrativa e relativi allegati;
    b) la struttura cartografica;
    c) le norme di attuazione.
   6.  La  relazione  illustrativa riporta in un apposito allegato la
rendicontazione urbanistica prevista dall'art. 6.