Art. 29 
 
Introduzione del capo V-bis nel decreto del Presidente  della  Giunta
            provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 
 
    1. Dopo  l'art.  43  del  decreto  del  Presidente  della  Giunta
provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. e' inserito il  seguente
capo: «Capo V-bis (Procedure telematiche di scelta del contraente). -
1. Dopo l'art. 43, nel capo V-bis del decreto  del  Presidente  della
Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., e'  inserito  il
seguente: «Art. 43-bis (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Questo
capo disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 10-quater, della legge,
lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta  del  contraente
per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimi,  attraverso
sistemi automatizzati di scelta del contraente. 
    2.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono   decidere   di
utilizzare  le  procedure  telematiche  di  scelta   del   contraente
esclusivamente quando le specifiche dei lavori  da  affidare  possono
essere fissate in maniera precisa e  la  valutazione  delle  offerte,
rispondenti  alle  specifiche  definite  nell'invito  di  gara,   sia
effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla  base  di
elementi quantificabili in modo tale da essere espressi  in  cifre  o
percentuali. 
    3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della  legge
non possono ricorrere alle procedure  telematiche  in  modo  tale  da
impedire, limitare o distorcere la concorrenza. 
    4. Le procedure telematiche di scelta del contraente  di  cui  al
presente capo assicurano la parita' di  condizioni  dei  partecipanti
nel rispetto dei principi di trasparenza e di  semplificazione  delle
procedure;  assicurano  altresi'  il  rispetto   delle   disposizioni
vigenti,  anche   tecniche,   concernenti   la   sottoscrizione,   la
trasmissione   e   la   ricezione   dei   documenti   informatici   e
teletrasmessi,   nonche'   delle   disposizioni   in    materia    di
documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.».