Art. 29 
 
                      Formazione del personale 
 
    1. La  formazione  e  lo  sviluppo  professionale  del  personale
regionale sono assunti quale metodo permanente al fine di valorizzare
le qualita' e  le  attitudini  individuali  e  favorire  percorsi  di
crescita    per    un    qualificato    svolgimento    dell'attivita'
amministrativa. 
    2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione, anche  di  intesa
con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi  ed  iniziative
da attuarsi direttamente o con strutture esterne  all'amministrazione
regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonche' di esperti
nelle discipline interessate. 
    3. I programmi formativi assicurano il costante  aggiornamento  e
sviluppo delle competenze organizzative e decisionali dei  dirigenti,
tramite l'approfondimento di conoscenze e metodi finalizzati  ad  una
gestione manageriale della pubblica amministrazione, anche prevedendo
lo scambio di esperienze con altre realta' pubbliche similari  con  i
settori  dell'imprenditoria   pubblica   e   privata,   nazionale   e
internazionale. 
    4. La progettazione delle iniziative formative  deve  uniformarsi
ai principi delle pari opportunita' e delle azioni positive.