Art. 29.
 
                 Attribuzioni del direttore sanitario
   1.  Il  direttore  sanitario  della casa di cura privata, oltre ad
assolvere i compiti previsti dalla normativa di cui all'art. 53 della
legge   12  febbraio  1968,  n.  132,  ha  le  seguenti  funzioni  ed
attribuzioni:
     a)  cura  l'applicazione  del regolamento sull'ordinamento e sul
funzionamento  della  casa  di  cura,   proponendone   le   eventuali
variazioni;
     b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di un apposito
registro contenente i  dati  anagrafici  e  gli  estremi  dei  titoli
professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
     c)  trasmette, annualmente all'assessorato competente in materia
di sanita' della Regione ed all'unita'  sanitaria  locale  competente
per  territorio l'elenco del personale addetto ai servizi sanitari al
1 gennaio e entro venti giorni, le eventuali variazioni;
     d)  vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei
parti  e  delle  interruzioni  di  gravidanza,  del  registro   degli
interventi chirurgici e dell'archivio clinico;
     e)  cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT (Istituto centrale
di  statistica)  ed  all'autorita'  sanitaria  dei   dati   e   delle
informazioni richieste;
     f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego,
la  destinazione,  i  turni  ed  i  congedi  del  personale   medico,
ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
     g)  controlla  che  l'assistenza  agli  infermi  sia  svolta con
regolarita' ed efficienza;
     h)  vigila  sul  comportamento  del personale addetto ai servizi
sanitari,   proponendo   all'amministrazione,   se   del   caso,    i
provvedimenti disciplinari;
     i)  propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei
servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed
esprime  il  proprio  parere  in  ordine  ad eventuali trasformazioni
edilizie della casa di cura;
     l)  rilascia  agli  aventi diritto, in base ai criteri stabiliti
dall'amministrazione, copia delle cartelle  cliniche  ed  ogni  altra
certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di
cura;
     m) vigila sul funzionamento dell'emoteca nonche' sull'efficienza
delle apparecchiature tecniche, degli  impianti  di  sterilizzazione,
disinfezione,   condizionamento   dell'aria,  della  cucina  e  della
lavanderia (o dei relativi contratti con ditte esterne),  per  quanto
attiene gli aspetti igienico-sanitari;
     n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico
degli stupefacenti, ai sensi di legge;
     o)   vigila   sulla   scorta   dei  medicinali  e  dei  prodotti
terapeutici, sulle provviste necessarie per il corretto funzionamento
della casa di cura;
     p)  stabilisce,  oltre  ai  turni  di  guardia medica, quelli di
guardia ostetrica ed infermieristica;
     q) vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente in
materia sanitaria.