Art. 29. Attribuzioni del direttore sanitario 1. Il direttore sanitario della casa di cura privata, oltre ad assolvere i compiti previsti dalla normativa di cui all'art. 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ha le seguenti funzioni ed attribuzioni: a) cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni; b) controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di un apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari; c) trasmette, annualmente all'assessorato competente in materia di sanita' della Regione ed all'unita' sanitaria locale competente per territorio l'elenco del personale addetto ai servizi sanitari al 1 gennaio e entro venti giorni, le eventuali variazioni; d) vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e delle interruzioni di gravidanza, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico; e) cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT (Istituto centrale di statistica) ed all'autorita' sanitaria dei dati e delle informazioni richieste; f) stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, ausiliario, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari; g) controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarita' ed efficienza; h) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari, proponendo all'amministrazione, se del caso, i provvedimenti disciplinari; i) propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura; l) rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura; m) vigila sul funzionamento dell'emoteca nonche' sull'efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e della lavanderia (o dei relativi contratti con ditte esterne), per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari; n) controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti, ai sensi di legge; o) vigila sulla scorta dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura; p) stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica; q) vigila sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia sanitaria.