Art. 29. Norma di primo inquadramento del personale in servizio Il personale comandato da almeno un anno ed ancora in servizio presso lo I.A.R.E.S. alla data di entrata in vigore della presente legge puo' chiedere di essere inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Istituto con istanza da presentarsi entro trenta giorni dalla data predetta. L'inquadramento avviene nella qualifica funzionale corrispondente a quella posseduta presso l'ente di provenienza. Al personale di cui sopra e' altresi' consentito l'inquadramento in una qualifica funzionale immediatamente superiore a quella posseduta, con esclusione dei posti della seconda qualifica dirigenziale, previo superamento di un apposito concorso riservato le cui modalita' di espletamento sono stabilite dal consiglio di amministrazione. Il concorso di cui al comma precedente e' bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' espletato entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande. Al concorso e' ammesso a partecipare il personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza, purche' abbia espletato per almeno un anno presso l'Istituto, in base ad affidamenti formali, funzioni corrispondenti a quelle dei posti cui si concorre. Per la partecipazione ai concorsi riservati relativi ai posti di prima qualifica dirigenziale e' richiesto inderogabilmente il diploma di laurea. Nella fase di prima attuazione, i posti di seconda qualifica dirigenziale, corrispondenti alla direzione dei servizi, sono ricoperti mediante la selezione per titoli prevista dal secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35. Alla selezione e' ammesso a partecipare il personale iquadrato nella prima qualifica dirigenziale del ruolo del personale dello IARES che ricopra un profilo professionale strettamente riferibile alle funzioni da svolgere e sia in possesso del diploma di laurea. Il consiglio di amministrazione con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fissa titoli, requisiti, criteri e modalita' per la partecipazione alle selezioni e specifica gli elementi di valutazione per la formazione delle graduatorie in analogia a quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, per il personale della regione. La selezione e' espletata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.