Art. 29.
        Norma di primo inquadramento del personale in servizio
 
   Il  personale  comandato  da  almeno un anno ed ancora in servizio
presso lo I.A.R.E.S. alla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  puo'  chiedere  di  essere  inquadrato  nel  ruolo  unico  del
personale dell'Istituto  con  istanza  da  presentarsi  entro  trenta
giorni dalla data predetta.
   L'inquadramento  avviene nella qualifica funzionale corrispondente
a quella posseduta presso l'ente di provenienza.
   Al  personale  di cui sopra e' altresi' consentito l'inquadramento
in  una  qualifica  funzionale  immediatamente  superiore  a   quella
posseduta,   con   esclusione   dei  posti  della  seconda  qualifica
dirigenziale, previo superamento di un apposito concorso riservato le
cui  modalita'  di  espletamento  sono  stabilite  dal  consiglio  di
amministrazione.
   Il  concorso  di  cui  al comma precedente e' bandito entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge  ed  e'
espletato  entro  i  sessanta  giorni  successivi  alla  scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande.
   Al concorso e' ammesso a partecipare il personale inquadrato nella
qualifica immediatamente inferiore con una anzianita' di servizio  di
almeno  cinque anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di
studio richiesto  per  il  livello  di  appartenenza,  purche'  abbia
espletato   per   almeno  un  anno  presso  l'Istituto,  in  base  ad
affidamenti formali, funzioni corrispondenti a quelle dei  posti  cui
si concorre.
   Per  la  partecipazione ai concorsi riservati relativi ai posti di
prima qualifica dirigenziale e' richiesto inderogabilmente il diploma
di laurea.
   Nella  fase  di  prima  attuazione,  i  posti di seconda qualifica
dirigenziale,  corrispondenti  alla  direzione  dei   servizi,   sono
ricoperti mediante la selezione per titoli prevista dal secondo comma
dell'art. 41 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 35.
   Alla  selezione  e'  ammesso  a partecipare il personale iquadrato
nella prima qualifica dirigenziale  del  ruolo  del  personale  dello
IARES  che  ricopra  un profilo professionale strettamente riferibile
alle funzioni da svolgere e sia in possesso del diploma di laurea.
   Il  consiglio  di  amministrazione  con  propria  deliberazione da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  fissa  titoli, requisiti, criteri e modalita' per la
partecipazione alle selezioni e specifica gli elementi di valutazione
per  la  formazione  delle  graduatorie in analogia a quanto previsto
dalla legge regionale 21 maggio 1985, n. 58, per il  personale  della
regione.
   La  selezione e' espletata entro i sessanta giorni successivi alla
scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande.