Art. 29.
          (art. 43 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
    (art. 24 e art. 25 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                       Disposizioni procedurali
 
   1.  In  quanto non diversamente disposto, per autorita' competente
si  intende  l'assessore  provinciale   all'artigianato.   Contro   i
provvedimenti  di  questo  ultimo  e'  ammesso  ricorso  alla  giunta
provinciale, da presentarsi entro il termine di trenta giorni.
   2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare
per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 30, il  personale
dell'ufficio  provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario
della commissione provinciale dell'artigianato, nonche'  esperti  che
li  accompagnano,  possono,  ove  necessario,  accedere  a proprieta'
privata  e  pubblica;  per  gli  esperti  e'  necessario  un  mandato
dell'assessore competente.
   3.   I   pareri,  rispettivamente  della  commissione  provinciale
dell'artigianato e della commissione  prevista  dall'art.  22  devono
essere formulati entro quarantacinque giorni dalla richiesta (*).
   4.  Qualora  un'attivita'  para-artigiana  libera  venga  definita
para-artigiana vincolata, rispettivamente un'attivita' para-artigiana
vincolata  venga  definita  artigiana,  le  imprese  iscritte saranno
trascritte nelle rispettive sezioni del registro di cui all'art. 7  e
i  titolari,  nel  caso  del passaggio di un'attivita' para-artigiana
vincolata ad attivita' artigiana soltanto i titolari abilitati, nelle
rispettive sezioni dell'albo degli artigiani. Con l'entrata in vigore
dei rispettivi decreti si  applicano  per  analogia  le  disposizioni
dell'art. 34.
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   (*)   L'art.  22  e'  stato  abrogato  dall'art.  26  della  legge
provinciale 17 novembre 1981, n. 30.