Art. 29. (art. 43 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 24 e art. 25 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Disposizioni procedurali 1. In quanto non diversamente disposto, per autorita' competente si intende l'assessore provinciale all'artigianato. Contro i provvedimenti di questo ultimo e' ammesso ricorso alla giunta provinciale, da presentarsi entro il termine di trenta giorni. 2. Nell'espletamento delle funzioni di vigilanza ed in particolare per l'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 30, il personale dell'ufficio provinciale dell'artigianato, i membri ed il segretario della commissione provinciale dell'artigianato, nonche' esperti che li accompagnano, possono, ove necessario, accedere a proprieta' privata e pubblica; per gli esperti e' necessario un mandato dell'assessore competente. 3. I pareri, rispettivamente della commissione provinciale dell'artigianato e della commissione prevista dall'art. 22 devono essere formulati entro quarantacinque giorni dalla richiesta (*). 4. Qualora un'attivita' para-artigiana libera venga definita para-artigiana vincolata, rispettivamente un'attivita' para-artigiana vincolata venga definita artigiana, le imprese iscritte saranno trascritte nelle rispettive sezioni del registro di cui all'art. 7 e i titolari, nel caso del passaggio di un'attivita' para-artigiana vincolata ad attivita' artigiana soltanto i titolari abilitati, nelle rispettive sezioni dell'albo degli artigiani. Con l'entrata in vigore dei rispettivi decreti si applicano per analogia le disposizioni dell'art. 34. -------- (*) L'art. 22 e' stato abrogato dall'art. 26 della legge provinciale 17 novembre 1981, n. 30.