Art. 29. Indennita' e benefici economici 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti indennita': a) al personale che ai sensi della vigente normativa regionale disimpegna mansioni di vigilanza, l'indennita' annua lorda di L. 480.000 per 12 mesi; b) al personale con qualifica di funzionario con direzione di unita' organica a livello di ufficio, nonche' al personale laureato munito della prescritta abilitazione per l'esercizio della professione e iscrizione all'albo che operi in posizione di staff, l'indennita' annua lorda di L. 1.000.000 per 12 mesi; c) al personale con qualifica di dirigente regionale l'indennita' di direzione di struttura a livello di servizio di L. 3.000.000 lorde annue per 12 mesi; d) al personale con qualifica di dirigente regionale generale l'indennita' di funzione di L. 4.600.000 lorde annue per 12 mesi; e) al personale delle qualifiche dirigenziali l'indennita' annua lorda non pensionabile di L. 2.000.000 vincolata alla presenza in servizio. Il corrispondente importo mensile e' ridotto, per ogni giornata di assenza, di 1/26 o di 1/22 in relazione all'articolazione dell'orario settimanale di servizio. La predetta indennita' e' fissata in L. 1.000.000 per il periodo 1 luglio 1987-31 dicembre 1987; f) le indennita' di coordinamento rimangono fissate negli importi e nelle forme di attribuzione previsti dai precedenti accordi degli enti locali e delle Regioni e degli istituti autonomi case popolari; g) l'indennita' di rischio di cui all'art. 30, lett. i), della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, e' elevata da L. 120.000 a L. 240.000 per 12 mensilita'; h) l'indennita' di reperibilita' di cui all'art. 31 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, e' elevata a L. 750 orarie. 2. In caso di nascita di figli e' concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento del trattamento economico iniziale di livello, riassorbito in occasione della corresponsione del salario di anzianita'. 3. Analogo beneficio e' riconosciuto al personale che abbia diritto all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni.