Art. 29.
                              P r e m i
 
   1.   Alle   compagnie   barracellari   regolarmente  costituite  e
funzionanti che si sono  particolarmente  distinte  nell'espletamento
delle  proprie  attivita' istituzionali con operazioni di eccezionale
pericolosita'  e  di  rilevante  valore  sociale,   l'amministrazione
regionale   e'  autorizzata  a  concedere  premi  annui  in  rapporto
all'entita' e qualita' dei risultati conseguiti.
   2.   I   premi  sono  concessi  alla  fine  di  ciascun  esercizio
finanziario  con  decreto  dell'assessore  regionale  competente   in
materia   di   polizia   locale  previa  deliberazione  della  giunta
regionale, tenuto conto delle condizioni dei luoghi in cui operano le
compagnie  e  dei  rapporti  informativi  sull'attivita' svolta, resi
dall'autorita' comunale, forestale e di pubblica sicurezza.