Art. 29.
                   Semplificazioni amministrative
 
  1.  Il  Governo  della Regione presentera' all'Assemblea regionale,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
un'iniziativa  legislativa  contenente  norme  di  regolamentazione e
snellimento  dei  procedimenti  amministrativi   e   la   conseguente
abrogazione delle norme di disciplina.
  2.  I  singoli  rami  dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad
avviare  al  proprio  interno  una  completa  fase  ricognitoria  dei
procedimenti   di  competenza,  trasmettendone  il  relativo  elenco,
corredato delle norme  positive  che  presiedono  ai  vari  itinerari
procedimentali,  alla Presidenza della Regione - Segreteria generale.
Per ciascun procedimento  le  amministrazioni  prevedono  ipotesi  di
semplificazione  e/o  di trasferimento secondo le disposizioni di cui
al comma 1.