Art. 29.
             Calendario di pesca - Limitazioni - Divieti
 
  1. La pesca e' consentita a partire da un'ora  prima  dell'alba  ad
un'ora dopo il tramonto.
  2. La pesca notturna e' consentita per la sola anguilla nelle acque
di categoria "A" e "B".
  3.  In  tutte  le acque della Regione la cattura della fauna ittica
appresso elencata e' limitata, per ciascun pescatore e  per  giornata
di  pesca,  secondo  modalita'  stabilite  nell'apposito  regolamento
regionale.
  4. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato
 tecnico-consultivo provinciale per i  peroblemi  della  pesca,  puo'
variare  i  limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o
bacini d'acqua.
  5. I pescatori di mestiere  sono  esonerati  dall'osservanza  delle
disposizioni  di limitazione contenute nel presente articolo in acque
di categoria "A", ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme  di
cui ai successivi commi 9 e 10.
  6.  Sono,  altresi',  esonerati  dall'osservanza  del  comma  3 del
presente articolo i partecipanti  alle  gare  di  pesca  regolarmente
autorizzate e solo per la durata delle medesime.
  7.  La  violazione  delle  disposizioni  del  comma  3 del presente
articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000  a  L.
120.000 per ogni capo pescato in piu' del consentito.
  8. Nelle acque classificate di categoria "C" e' vietato l'esercizio
della  pesca  a  tutte le specie ittiche dal primo lunedi' di ottobre
all'ultimo sabato di febbraio dell'anno succesvo.
  9. In tutte le acque interne della  Regione  e'  vietata  la  pesca
delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati:
   Barbo dal 1 maggio fino al 31 maggio;
   Carpa dal 1 maggio fino al 31 maggio;
   Cavedano dal 1 maggio fino al 31 maggio;
   Luccio dal 31 gennaio fino al 31 marzo;
   Persico reale dal 1 maggio fino al 31 maggio;
   Persico trota dal 1 maggio fino al 31 maggio;
   Temolo dal 30 settembre fino al 31 marzo
   Tinca dal 1 maggio fino al 31 maggio
   Trota  e  Salmerino  dal  1 lunedi di ottobre all'ultimo sabato di
febraio;
   Gambero, sempre.
  10. In tutte le acque interne della Regione  e'  vietata  la  pesca
delle  seguenti  specie  ittiche  aventi la misura inferiore a quella
appresso  indicata:
   Barbo misura minima cm 20;
   Carpa misura minima cm 30;
   Cavedano misura minima cm 18;
   Cheppia misura minima cm 25;
   Luccio misura minima cm 35;
   Persico reale misura minima cm 20;
   Persico trota misura minima cm 20;
   Salmerino misura minima cm 25;
   Temolo misura minima cm 25;
   Tinca misura mimina cm 20;
   Trota (tute le specie) misura minima cm 20;
   Anguilla misura minima cm 25;
   Cefalo o Muggine misura minima cm 20.
  11. La lunghezza dei pesci  si  misura  dall'apice  del  muso  fino
allestremita'  del  lobo piu' lungo della pinna caudale. La lunghezza
del gambero si  misura  dall'apice  del  rostro  fino  all'estremita'
posteriore compreso il telson.
  12.  I  pesci  inferiori  alla  misura  consentita,  devono  essere
immediatamente reimmessi  in  acqua  con  ogni  cautela,  procedendo,
altresi',   alla   recisione  della  lenza  qualora  il  pesce  abbia
inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa.
  13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del  presente
articolo  e'  punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L.
60.000, per ogni capo pescato.