Art. 29. Calendario di pesca - Limitazioni - Divieti 1. La pesca e' consentita a partire da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto. 2. La pesca notturna e' consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria "A" e "B". 3. In tutte le acque della Regione la cattura della fauna ittica appresso elencata e' limitata, per ciascun pescatore e per giornata di pesca, secondo modalita' stabilite nell'apposito regolamento regionale. 4. Il Presidente della Giunta provinciale, sentito il Comitato tecnico-consultivo provinciale per i peroblemi della pesca, puo' variare i limiti di cui al comma 3, in tutti o in parte dei corsi o bacini d'acqua. 5. I pescatori di mestiere sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di limitazione contenute nel presente articolo in acque di categoria "A", ma sono comunque tenuti al rispetto delle norme di cui ai successivi commi 9 e 10. 6. Sono, altresi', esonerati dall'osservanza del comma 3 del presente articolo i partecipanti alle gare di pesca regolarmente autorizzate e solo per la durata delle medesime. 7. La violazione delle disposizioni del comma 3 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 120.000 per ogni capo pescato in piu' del consentito. 8. Nelle acque classificate di categoria "C" e' vietato l'esercizio della pesca a tutte le specie ittiche dal primo lunedi' di ottobre all'ultimo sabato di febbraio dell'anno succesvo. 9. In tutte le acque interne della Regione e' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche nei tempi appresso indicati: Barbo dal 1 maggio fino al 31 maggio; Carpa dal 1 maggio fino al 31 maggio; Cavedano dal 1 maggio fino al 31 maggio; Luccio dal 31 gennaio fino al 31 marzo; Persico reale dal 1 maggio fino al 31 maggio; Persico trota dal 1 maggio fino al 31 maggio; Temolo dal 30 settembre fino al 31 marzo Tinca dal 1 maggio fino al 31 maggio Trota e Salmerino dal 1 lunedi di ottobre all'ultimo sabato di febraio; Gambero, sempre. 10. In tutte le acque interne della Regione e' vietata la pesca delle seguenti specie ittiche aventi la misura inferiore a quella appresso indicata: Barbo misura minima cm 20; Carpa misura minima cm 30; Cavedano misura minima cm 18; Cheppia misura minima cm 25; Luccio misura minima cm 35; Persico reale misura minima cm 20; Persico trota misura minima cm 20; Salmerino misura minima cm 25; Temolo misura minima cm 25; Tinca misura mimina cm 20; Trota (tute le specie) misura minima cm 20; Anguilla misura minima cm 25; Cefalo o Muggine misura minima cm 20. 11. La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso fino allestremita' del lobo piu' lungo della pinna caudale. La lunghezza del gambero si misura dall'apice del rostro fino all'estremita' posteriore compreso il telson. 12. I pesci inferiori alla misura consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua con ogni cautela, procedendo, altresi', alla recisione della lenza qualora il pesce abbia inghiottito l'amo o la slamatura appaia difficoltosa. 13. La violazione delle disposizioni dei commi 9 e 10 del presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 60.000, per ogni capo pescato.