Art. 29 Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore generale del CEFPAS 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS). 2. All'art. 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono organi del centro: a. il direttore del centro; b. il collegio dei revisori"; b) al comma 3 le parole "ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione" sono soppresse; c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. 3. In applicazione di quanto previsto al comma 1 le funzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal Direttore del centro cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi.