Art. 29 
 
Abolizione del consiglio di amministrazione e del direttore  generale
                             del CEFPAS 
 
  1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono soppressi il Consiglio di amministrazione ed il Direttore
generale del Centro per la formazione  permanente  e  l'aggiornamento
del personale del servizio sanitario (CEFPAS). 
  2. All'art. 21 della legge regionale  3  novembre  1993,  n.  30  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Sono organi del centro: 
    a. il direttore del centro; 
    b. il collegio dei revisori"; 
    b) al comma 3 le parole "ad eccezione di quelli di competenza del
consiglio di amministrazione" sono soppresse; 
    c) i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. 
  3. In applicazione di quanto previsto al comma 1  le  funzioni  del
consiglio di amministrazione e del direttore generale sono svolte dal
Direttore del centro cui sono attribuiti  i  compiti  e  le  funzioni
previsti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli  organi
soppressi.