Art. 29 
 
                    Proroga dei termini previsti 
                    dalla legge regionale 26/2014 
 
  1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma
1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma  1,  all'articolo
40, comma 1, e all' articolo 56 ter, comma 1, della  legge  regionale
12 dicembre 2014,  n.  26  (Riordino  del  sistema  Regione-Autonomie
locali  nel  Friuli  Venezia   Giulia.   Ordinamento   delle   Unioni
territoriali    intercomunali    e    riallocazione    di    funzioni
amministrative), sono prorogati di centoventi giorni. 
  2. Il primo bilancio delle  Unioni  territoriali  intercomunali  e'
approvato entro il termine di  avvio  da  parte  delle  stesse  delle
funzioni comunali.