Art. 29 Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 26/2014 1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma 1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma 1, all'articolo 40, comma 1, e all' articolo 56 ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono prorogati di centoventi giorni. 2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali e' approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali.