Art. 29 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge  entra  in  vigore  il  1°  gennaio  2016.  La
presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  e  farla  osservare
come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 28 dicembre 2015 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 22 dicembre 2015. 
 
  (Omissis)