Art. 29 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 28 dicembre 2015 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2015. (Omissis)