Art. 29 
Integrazione dell'art. 4 della legge provinciale 7 novembre 2005,  n.
  15 concernente «Disposizioni in  materia  di  politica  provinciale
  della casa e modificazioni  della  legge  provinciale  13  novembre
  1992, n. 27 (Disciplina degli interventi provinciali in materia  di
  edilizia abitativa)» 
  1. Nel comma 5-ter 1 dell'art. 4 della legge provinciale n. 15  del
2005 le parole: «puo' promuovere anche la costituzione di un fondo di
garanzia» sono sostituite dalle  seguenti:  «promuove,  nel  rispetto
delle procedure di evidenza  pubblica,  la  costituzione,  anche  con
proprie risorse, di un fondo di garanzia». 
  2.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  di
quest'articolo si provvede con le modalita' indicate nella tabella B.