Art. 29 
Modifiche alla legge regionale 4 dicembre  2009,  n.  59  (Norme  sul
  modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n.  59/2009  e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. I Dipartimenti possono  articolarsi  in  una  o  piu'  vice
direzioni generali.». 
  2. Al comma 1 dell'art.  6  della  legge  regionale  n.  59/2009  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole:  «in  particolare
all'organizzazione e alle politiche del personale» sono soppresse. 
  3. Dopo la  lettera  b)  del  comma  2  dell'art.  13  della  legge
regionale n. 59/2009 e successive modificazioni  e  integrazioni,  e'
aggiunta la seguente: 
    «b-bis. Vice Direttore generale». 
  4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale  n.
59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 
  5. Dopo l'art. 15 della legge regionale  n.  59/2009  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Vice Direttore generale).  -  1.  Il  Vice  Direttore
generale esercita le funzioni del Direttore di Dipartimento  ad  esso
espressamente  attribuite  dalla  Giunta   regionale   all'atto   del
conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso  delegate  dal
Direttore competente.». 
  6. Al comma 2 dell'art. 16  della  legge  regionale  n.  59/2009  e
successive modificazioni e integrazioni dopo  le  parole:  «Direttori
generali» sono inserite le seguenti: «e dai Vice Direttori generali». 
  7. Alle lettere a), b) e c) del  comma  4  dell'art.  27-bis  della
legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni,
dopo le parole: «e dei direttori generali» sono inserite le seguenti:
«e dei Vice Direttori generali».