Art. 29 Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) 1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis. I Dipartimenti possono articolarsi in una o piu' vice direzioni generali.». 2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «in particolare all'organizzazione e alle politiche del personale» sono soppresse. 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «b-bis. Vice Direttore generale». 4. La lettera f) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' abrogata. 5. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Vice Direttore generale). - 1. Il Vice Direttore generale esercita le funzioni del Direttore di Dipartimento ad esso espressamente attribuite dalla Giunta regionale all'atto del conferimento dell'incarico e le altre funzioni ad esso delegate dal Direttore competente.». 6. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni dopo le parole: «Direttori generali» sono inserite le seguenti: «e dai Vice Direttori generali». 7. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 27-bis della legge regionale n. 59/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «e dei direttori generali» sono inserite le seguenti: «e dei Vice Direttori generali».